Il tema dell’autotutela ha i suoi riflessi nel diritto statale: l’operatore giuridico interno, infatti, prima di concludere che una determinata legge sia contraria a norme materiali di diritto internazionale, deve chiedersi se essa non si giustifichi in quanto contromisura.
L’ordinamento interno può anche predisporre dei meccanismi di carattere generale che rendano automaticamente praticabile la violazione di norme internazionali da parte di organi statali. Un meccanismo del genere può essere considerata la condizione di reciprocità, secondo la quale un determinato trattamento viene accordato agli Stati, agli organi e ai cittadini stranieri a condizione che il medesimo trattamento sia accordato allo Stato nazionale, ai suoi organi e ai suoi cittadini (reciprocità come presupposto del rispetto di norme internazionali). Tale reciprocità, peraltro, deve essere accertata dal giudice e non dagli organi del potere esecutivo, i quali possono regolarsi in base a criteri di opportunità politica, facendo così perdere alla reciprocità ogni caratteristica di meccanismo automatico. Al riguardo, la sent. n. 135 del 1963 e la n. 329 del 1992 hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale della l. n. 1293 del 1926, secondo la quale era il potere esecutivo ad accertare la reciprocità. La condizione di reciprocità può rivelarsi utile soprattutto in rapporto a norme internazionali consuetudinarie di cui il contenuto sia incerto o chiaramente in evoluzione. In tal caso, essa costituisce la base giuridica interna per l’eventuale difesa contro gli Stati che anticipano la conclusione del processo evolutivo.
La reciprocità oltre che come presupposto per l’osservanza del diritto internazionale e, quindi, come base per l’adozione di eventuali contromisure, può essere utilizzata anche come presupposto di concessioni dettate da puri motivi di cortesia (es. Stato che accorda l’immunità fiscale agli agenti diplomatici stranieri per imposte diverse da quelle dirette personali). Quando la reciprocità costituisce il presupposto di atti di cortesia e quindi può soltanto portare a comportamenti inamichevoli, essa attiene alla materia delle ritorsioni.