Opposte al distacco e allo smembramento sono:
- l’incorporazione, che si ha quando uno Stato che si estingue accede ad un altro Stato (es. formazione del Regno italiano nel 1860). A tale incorporazione si applica la regola della mobilità delle frontiere dei trattati: i trattati dello Stato che si estingue cessano di aver vigore e al territorio incorporato si estendono i trattati dello Stato incorporante. Per i trattati dello Stato incorporato, insomma, vale ancora una volta il principio della tabula rasa;
- la fusione, che si ha quando due o più Stati si estinguono e danno vita ad un nuovo Stato (es. nascita della Repubblica yemenita). Anche in questo caso il principio regolatore è quello della tabula rasa: lo Stato sorto dalla fusione nasce libero da ogni impegno pattizio, a parte ovviamente gli accordi localizzabili.
Anche in questo caso il criterio di distinzione tra le due figure non può che riferirsi all’organizzazione di governo: l’ipotesi dell’incorporazione va preferita a quella della fusione ogni qualvolta vi sia continuità tra l’organizzazione di governo di uno degli Stati preesistenti e l’organizzazione di governo che risulta dall’unificazione.
 Un’eccezione al principio della tabula rasa, sia nell’ipotesi dell’incorporazione sia in quella della fusione, deve ammettersi quando le comunità statali incorporate o fuse, pur estinguendosi come soggetti internazionali, conservino un notevole grado di autonomia nell’ambito dello Stato incorporante o nuovo (vincolo federale). In tal caso la prassi, a parte qualche manifestazione contraria si è orientata nel senso della continuità degli accordi, con efficacia pertanto limitata alla regione incorporata o fusa e sempre che una simile limitazione sia compatibile con l’oggetto e lo scopo dell’accordo (es. Cantoni svizzeri dopo la costituzione della Confederazione elvetica).
Al contrario la Convenzione adotta il principio della continuitĂ come principio generale, quali che siano le caratteristiche della riunione e quindi senza distinguere tra incorporazione e fusione e tra sussistenza o meno di un vincolo di tipo federale tra le entitĂ riunitesi.