Le norme di diritto internazionale generale, ossia le norme che vincolano tutti gli Stati, hanno natura consuetudinaria. La nozione di consuetudine secondo il diritto internazionale non differisce dalla nozione elaborata dalla teoria generale del diritto ed utilizzata anche nel diritto interno. Si ritiene quindi che la consuetudine internazionale sia costituita da un comportamento costante ed uniforme tenuto dagli Stati, ossia dal ripetersi di un dato comportamento, accompagnato dalla convinzione dell’obbligatorietà e della necessità del comportamento stesso. Sono quindi due gli elementi che caratterizzano questa fonte, sebbene una parte della dottrina (smentita dai Tribunali internazionali) protenda per la rilevanza unicamente dell’elemento della prassi:
- la opinio iuris sive necessitatis, elemento questo imprescindibile per distinguere la consuetudine, produttiva di norme giuridiche, e il mero uso, determinato, ad esempio, da motivi di cortesia. L’esistenza o meno dell’opinio iuris, peraltro, è il solo criterio utilizzabile per ricavare una norma consuetudinaria dalla prassi convenzionale.
L’elemento dell’opinio iuris sive necessitatis serve infine a distinguere il comportamento dello Stato diretto a modificare il diritto consuetudinario preesistente dal comportamento che costituisce mero illecito internazionale (es. l’Esecutivo può violare il diritto consuetudinario se dimostra che detta violazione sia sorretta dal convincimento della sua doverosità sociale);
- la diuturnitas: il problema del tempo di formazione della consuetudine non si presta a soluzioni precise ed univoche. Se il trascorrere di un certo tempo per la formazione della norma è necessario, e se è vero che certe norme consuetudinarie hanno carattere plurisecolare, è anche vero che certe regole si sono consolidate nel volgere di pochi anni. In realtà il tempo può essere tanto più breve quanto più diffuso è un certo contegno tra i membri della comunità internazionale. Esso, comunque, resta un fattore ineliminabile, essendo le c.d. consuetudini istantanee, di cui pure qualcuno parla, una contraddizione in termini.