Sotto la non ineccepibile rubrica unitaria di interferenze illecite nella vita privata, l’art. 615 bis prevede due distinte fattispecie, rispondenti alle due tipologie ontologiche di aggressione al bene della riservatezza, l’indiscrezione e la divulgazione.
La divulgazione consiste nel fatto di chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo (art. 615 bis co. 2):
- il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
- circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste nella divulgazione di ciò che è stato carpito con l’indiscrezione, attraverso la duplice modalità della rivelazione o della diffusione con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico (es. stampa, radio).
Secondo la dottrina prevalente, l’elemento del qualsiasi mezzo di informazione al pubblico deve essere inteso in senso estensivo, comprendente non solo i tipici mezzi pubblici di diffusione (es. stampa), cui è riferibile, appunto, il concetto di diffusione, ma anche gli altri mezzi di comunicazione, utilizzati dall’agente come mezzi di divulgazione al pubblico (es. propalazione in strada con altoparlante), cui è riferibile il concetto di rivelazione;
- circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, richiedendo l’art. 615 bis soltanto la coscienza e volontà di rivelare o diffondere le notizie o immagini, attinenti la vita privata e svolgentesi nell’altrui domicilio, e la consapevolezza che l’acquisizione di esse sia avvenuta con l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora;
- l’oggetto materiale sono le notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nel domicilio e acquisite, illecitamente o lecitamente, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora da parte dello stesso soggetto o di terzi.
Di fronte allo sconsiderato collegamento della fattispecie di pubblicazione a quella dell’indiscrezione, occorre procedere ad una realistica interpretazione ortopedica: occorre infatti riferire la locuzione modi indicati nella prima parte di questo articolo ai soli mezzi ivi indicati e non anche all’ indebitamente, ossia all’acquisizione illecita. Risulta quindi indifferente che l’acquisizione, operata con tali mezzi, costituisca reato di indiscrezione o sia lecita o comunque penalmente non rilevante (es. discriminante dal consenso dell’avente diritto);
- circa l’oggetto giuridico, l’offesa e il soggetto passivo, vale quanto detto in precedenza con riferimento al reato di indiscrezione;
- la perfezione si ha nel momento e nel luogo in cui si verifica la rivelazione o la diffusione al pubblico. Il tentativo è configurabile.
 Circa il rapporto tra indiscrezione e divulgazione, si ha il primo o il secondo a seconda che l’agente si limiti, rispettivamente a procurarsi oppure a divulgare le notizie o immagini.
 Trattamento sanzionatorio: l’indiscrezione e la divulgazione sono punite, entrambe a querela di parte, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.
In merito, costituisce oggetto di concorde critica l’identità di pena edittale, presentando le due ipotesi una diversa gravità e auspicandosi, de iure condendo, l’introduzione di una pena ben più lieve per l’indiscrezione.