Tale reato, come risulta dal combinato disposto degli artt. 600 co. 1, 2 e 3, consiste nel fatto di chiunque, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona, riduce o mantiene una persona minore degli anni diciotto in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni sessuali diretti allo sfruttamento della prostituzione della medesima.
Tale reato, oltre ai requisiti del reato semplice di servitù dell’art. 600 co. 1, richiede l’ulteriore elemento aggravante della direzione del fatto della servitù del minore allo sfruttamento della prostituzione dello stesso. Anche la presente fattispecie sembrerebbe dar luogo ad un reato a consumazione anticipata, essendo richiesta non la concreata realizzazione dello sfruttamento, ma soltanto la direzione degli atti al medesimo. Tale conclusione, tuttavia, deve essere respinta, dovendosi necessariamente ritenere quello in esame un reato a consumazione non anticipata