Consiste nel fatto di chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, al fine di farla assistere (art. 609 quinquies):
- il soggetto attivo è chiunque (reato comune).
La mancata previsione, per distrazione legislativa, di una causa di non punibilità analoga a quella dell’art. 609 quater pone una drastica alternativa tra:
- accettare l’incongruenza della punibilità degli atti sessuali compiuti alla mera presenza del minore (minore gravità) e la non punibilità degli atti sessuali compiuti sul minore o dal minore sull’agente (maggiore gravità);
- ovviare a tale distrazione attraverso le vie interpretative o analogiche, non agevolmente praticabili, ma costituenti il male minore;
- circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste nel compiere atti sessuali, ossia nel porre in essere, l’agente, tali atti su se stesso, su altra persona o con altra persona diversa dal minore, in presenza di un soggetto infraquattordicenne, che deve limitarsi ad assistere agli altrui atti sessuali, senza alcuna partecipazione materiale e senza subire o compiere atti sessuali. In rapporto all’oggettività del reato di corruzione (reato di pericolo astratto), deve ritenersi:
- insufficiente la mera presenza fisica del minore, perché in assenza della percezione sensoriale dell’atto da parte del medesimo (es. dormiente) non può parlarsi neppure di pericolo astratto di corruzione;
- non necessaria la reale percezione cosciente anche del significato sessuale dell’atto, che rischierebbe di vanificare la tutela, specie rispetto alle fasce più basse di età;
- necessaria e sufficiente la presenza psichica, che presuppone la presenza fisica e che richiede altresì la percezione sensoriale dell’atto sessuale;
- circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, non dovendo trarre in inganno la formula utilizzate di al fine di farla assistere . Se il dolo in esame fosse diversamente concepito come specifico, infatti, si rischierebbe di vanificare la ratio essendi della norma, venendo gli atti sessuali in presenza di minori compiuti, almeno di norma, non certo al fine di farvi assistere tali soggetti. Il dolo generico, pertanto, consiste nella coscienza e volontà di compiere atti sessuali, con la consapevolezza della presenza non solo fisica, ma anche psichica del minore (es. assenza di causa impedienti la percezione sensoriale);
- l’oggetto giuridico va individuato non nella libertà ma nell’intangibilità sessuale (psichica) del minore, a salvaguardia del suo normale e graduale processo di maturazione.
Trattasi di un paradigmatico esempio di reato di pericolo astratto, dal momento che esso, per sua stessa natura, preclude la possibilità di conoscere ex ante e di accertare ex post i possibili effetti lesivi della condotta. Il legislatore, quindi, posto nell’alternativa di accettare tale tipo di reato o di rinunciare alla tutela penale dell’oggetto giuridico dell’intangibilità sessuale del minore, non può che limitarsi ad accertare la tipicità della condotta, essendo in essa implicita la sua normale idoneità lesiva e, quindi, la sua astratta pericolosità;
- la perfezione del reato si ha nel momento e nel luogo del compimento degli atti sessuali alla presenza fisico-psichica del minore. Il tentativo risulta essere configurabile.
Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.