Circa il trattamento sanzionatorio, la nuova legge ha inasprito le pene, che per certe ipotesi sono pari e persino superiori a quelle del reato di lesioni dolose gravissime (es. amputazione di un arto ):

  • l’art. 609 nonies ha conservato per i diversi reati sessuali le pene accessorie, già previste dall’abrogato art. 541, ossia:
    • la perdita (perpetua) della potestà genitoriale, quando la qualità del genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato (esigenza specialpreventiva del genitore e di tutela dei figli);
    • l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela (tutela di categorie di soggetti particolarmente deboli contro tutori o curatori non affidabili);
    • l’interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (co. 2).

 L’inosservanza delle pene suddette dà luogo al delitto dell’art. 389 (inosservanza di pene accessorie);

  • l’art. 609 nonies ha conservato, per i delitti degli artt. 609 bis, ter, quater, quinquies e octies, la previsione dell’art. 541 sugli effetti penali della perdita del diritto agli alimenti e dell’esclusione dalla successione della persona offesa.

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