Il sistema di tutela penale della libertà fisica si articola:
- nei delitti di sequestro di persona che sono distribuiti sotto diverse oggettività giuridiche, comprendendo:
- la fattispecie generale del sequestro di persona, collocata tra i delitti contro la libertà personale (art. 605);
- le fattispecie speciali e plurioffensive del sequestro a scopo di terrorismo o di eversione e del ratto a fine di matrimonio o di libidine (abrogata), collocati tra i delitti, rispettivamente, conto la personalità dello Stato e contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 289 bis, 522, 523 e 524);
- la fattispecie del sequestro di persona a scopo di estorsione, collocato tra i delitti contro il patrimonio (art. 630), sebbene la sua naturale collocazione sia tra i delitti contro la persona;
- nei delitti contro la libertà fisica, propri dei pubblici ufficiali, ossia commessi dai cosiddetti poteri temuti istituzionali.
Sotto il profilo formale tale sistema è rimasto praticamente immutato, essendosi gli interventi legislativi (es. l. n. 197 del 1985) limitati a ritoccare il trattamento sanzionatorio del sequestro di persona. Sotto il profilo sostanziale, al contrario, esso ha subito e continua a subire modificazioni soprattutto restrittive:
- sul piano delle scriminati o comunque della legittimità dei fatti restrittivi della libertà personale (artt. 605 e ss.), per effetto del nuovo sistema di garanzie introdotte dalla Costituzione nei confronti dei poteri pubblici (es. carcerazione preventiva);
- sul piano della portata delle fattispecie e, in particolare, di quella del sequestro di persona, con l’espunzione da essa delle ipotesi di sequestro terroristico o eversivo, elevata a reato autonomo.
Dato che, al fine di stabilire il legittimo ambito di tutelabilità della libertà personale, è prioritaria l’individuazione della portata e dei limiti della garanzia costituzionale, occorre ricordare:
- che la tutela costituzionale è data dall’art. 13 Cost., essendo pacifico che questo fa riferimento anzitutto alla libertà fisica ( la libertà personale è inviolabile );
- che tale tutela riguarda tutte le forme di restrizione di detta libertà (es. detenzione, arresto);
- che, ai fini della tutela costituzionale, sono irrilevanti:
- la durata della restrizione (temporanea o permanente);
- la quantità di libertà residua;
- l’incidenza della restrizione su un singolo individuo o su una pluralità di soggetti;
- che per l’art. 13 le ammesse restrizioni della libertà personale sono subordinate al triplice controlimite formale:
- della riserva di legge assoluta (tassatività);
- della riserva di giurisdizione;
- della motivazione del provvedimento restrittivo;
- che le restrizioni delle libertà personali sottostanno ad impliciti limiti teleologici, qualora si accolga la tesi garantista della riserva di legge rinforzata, per la quale misure restrittive possono essere previsti dalla legge solo per specifiche finalità costituzionali (es. salute);
- che le restrizioni, pertanto, se previste dal legislatore fuori dai suddetti limiti formali e sostanziali, soggiacciono alla sanzione di incostituzionalità.