Consiste nel fatto di chiunque al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo (art. 600) la induce (la persona) mediante inganno o la costringe mediante violenza, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promesso o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno (art. 601):
- il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
- circa l’elemento oggettivo, presupposto della condotta è lo status libertatis della vittima (differenza rispetto a reato precedente). La condotta consiste, alternativamente, nell’induzione ingannatoria o nella costrizione a fare ingresso, a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, oppure a trasferirsi al suo interno (reato eventualmente abituale);
- circa l’elemento soggettivo, il reato è a dolo specifico, perché sono richiesti:
- la consapevolezza dello stato di libertà del soggetto passivo;
- la coscienza e volontà di indurre con inganno o di costringere ai trasferimenti o al soggiorno territoriali di tale soggetto;
- il fine di commettere il delitto di schiavitù o quello di servitù.
Trattasi di un dolo specifico che, in quanto gigante e limitato al futuro compimento dei suddetti delitti da parte dell’agente e non di terzi, o rende il reato di difficile applicazione o induce il giudice a sorvolare sulla probatio diabolica di tale dolo;
- l’eventoè duplice, consistendo nei progressivi effetti:
- del risultato psicologico dell’induzione o della coazione;
- dei suddetti trasferimenti (o soggiorno) territoriali, a loro volta dovuti all’induzione ingannatoria o alla coazione;
- l’oggetto giuridico, è anche in questo caso lo status libertatis;
- circa l’offesa trattasi di reato a dolo specifico di offesa oppure di reato di pericolo, essendo la riduzione in schiavitù o servitù soltanto il fine dei trasferimenti territoriali.