Consiste nel fatto di chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà (art. 600 co. 1):
- il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
- il soggetto passivoè chi viene ridotto o mantenuto nello stato di oggetto di proprietà, chiunque esso sia, stante la posizione di uguaglianza e pari dignità di tutti gli essere umani come tali. Non scrimina:
- il consenso del soggetto (status libertatis come bene indisponibile);
- l’autorizzazione del fatto da parte dell’ordinamento dello Stato schiavista;
- circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste nell’esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ossia dei poteri di uso e di disposizione (reato a forma libera). Tale formulazione:
- consente di abbracciare, oltre alla schiavitù di diritto, propria di un contesto storico ormai remoto, anche la schiavitù di fatto;
- comprende sia la riduzione in schiavitù, ossia nello stato di oggetto di proprietà di un soggetto di stato libero, sia il mantenimento in schiavitù;
- non esclude, stante la formula piuttosto indeterminata dell’esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, l’esercizio anche soltanto di taluno dei poteri dominicali;
- circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, non richiedendo l’art. 600 alcun fine specifico, ma soltanto la coscienza e volontà di esercitare su una persona i poteri corrispondenti alla proprietà;
- l’oggetto materiale è il corpo della persona su cui vengono compiuti i suddetti atti;
- l’oggetto giuridico è lo status libertatis;
- l’evento è l’acquisto o il perpetrato stato di oggetto di proprietà;
- l’offesa è la perdita, di diritto o di fatto, totale o parziale, dello status libertatis (reato di danno). Tale reato di danno, peraltro, si dice permanente, in quanto attiene ad un bene, quello della libertà, capace di tornare integro al cessare dell’offesa;
- la perfezione si ha nel momento e nel luogo in cui il soggetto è ridotto o mantenuto nello stato di oggetto di proprietà. La consumazione e la conseguente cessazione della permanenza si hanno nel momento in cui cessa la condotta volontaria del mantenimento della persona in tale condizione, il quale normalmente si protrae ben oltre il momento perfezionativo. Il tentativo è configurabile.
Trattamento sanzionatorio: questo e i reati seguenti (artt. 600, 601 e 602) sono puniti di ufficio:
- con la reclusione da 8 a 20 anni;
- con la suddetta pena aumentata da 1/3 a 1/2:
- se i fatti sono commessi in danno di minorenne;
- se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione;
- se i fatti sono diretti alla sottoposizione della persona offesa al prelievo di organi.