Consiste nel fatto di chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi un qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso (art. 643). La circonvenzione di persone incapaci rappresenta un reato plurioffensivo dell’autodeterminazione e dell’interesse patrimoniale:
- il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
- il soggetto passivo è il titolare dell’interesse patrimoniale leso per effetto dell’atto compiuto dalla vittima, ossia colui che ha subito l’effetto patrimonialmente pregiudizievole, il quale, pur essendo di regola l’incapace, ben può essere anche un soggetto diverso;
- circa l’elemento oggettivo, il presupposto della condotta di abuso sono le condizioni di debolezza psichica della vittima consistenti:
- nei bisogni, passioni o inesperienza di una persona minore;
- nell’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata.
La condotta consiste nell’indurre (influire sul processo di formazione della volontà altrui) una persona, abusando delle suddette condizioni di immaturità o di menomazione psichica, a compiere un atto dagli effetti dannosi;
- circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo specifico, essendo richiesti la coscienza e volontà di indurre, abusando delle condizioni di inferiorità di cui all’art. 643, un minore, un infermo o un deficiente psichico a compiere un atto comportante un qualsiasi effetto giuridico dannoso per lui od altri e il fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto;
- l’evento è duplice in quanto la condotta di abusa deve essere causa di due successivi effetti:
- del compimento di atto da parte della vittima, termine questo opportunamente comprensivo di ogni comportamento produttivo di effetti giuridici e, quindi, non solo degli atti scritti, ma anche degli atti verbali e dei fatti materiali;
- di un qualsiasi effetto giuridico dannoso (patrimonialmente) per la vittima o per altri. Tale formula sta a significare che si può trattare non anche di un atto produttivo di un danno non patrimoniale, bensì di un atto che, pur in sé non patrimoniale (es. adozione), presenta effetti patrimonialmente pregiudizievoli;
- l’oggetto giuridico patrimoniale è l’interesse patrimoniale leso per effetto del concreto atto compiuto dalla vittima;
- la perfezione si ha nel momento e nel luogo nei quali si verifica l’effetto patrimonialmente dannoso dell’atto (reato di danno) e non, come sostiene parte della dottrina, nel momento e nel luogo del compimento dell’atto stesso (reato di pericolo). Il tentativo è configurabile.
 Trattamento sanzionatorio: il reato è punibile di ufficio con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da € 206 a 2065.