Consiste nel fatto di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione (art. 630 co. 1). Il sequestro estorsivo, pur rappresentando un reato dalle radici storiche molto antiche, si è col tempo modernizzato, suscitando particolare allarme sociale e interesse criminologico.
Il sequestro a scopo di estorsione rappresenta un reato plurioffensivo, lesivo della libertà personale e del patrimonio (collocato tra i delitti contro la persona). Esso, peraltro, costituisce ad un tempo:
- una species del sequestro di persona (art. 605), caratterizzata dal fine estorsivo;
- una peculiare forma di estorsione, caratterizzata dal particolare mezzo del sequestro di persona, ma anche dal fatto che per la sua perfezione non occorre la verificazione di un danno patrimoniale e del profitto, dato che l’ingiusto profitto, rappresentato dal prezzo della liberazione, è previsto non come evento del reato, ma come mero dolo specifico.
Con riferimento all’art. 630, possiamo mettere in evidenza quelli che sono i suoi caratteri principali:
- il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
- il soggetto passivo è la persona sul cui patrimonio grava il pagamento del riscatto, la quale può essere una persona diversa dal sequestrato, che in tal caso rappresenta soltanto il soggetto passivo della condotta;
- circa l’elemento oggettivo, il fatto materiale è costituito dal sequestro di persona, al quale si rinvia per i requisiti compatibili con la presente fattispecie (art. 605).
In base all’attuale collocazione, trattasi di reato patrimoniale di pericolo, dal momento che è caratterizzato non dalla reale offensività patrimoniale, ma dalla sola intenzionalità offensiva: basta per la sua perfezione la sola lesione del bene personale (sequestro) e non occorre il danno al patrimonio (pagamento del riscatto);
- circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo specifico, essendo richiesti non solo la coscienza e volontà di sequestrare una persona, ma anche il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, consistente nel prezzo della liberazione del sequestrato.
Sul concetto di profitto ingiusto occorre precisare che trattasi di uno specifico profitto, che deve consistere nel prezzo della liberazione, il quale:
- va inteso come il corrispettivo per liberare il sequestrato e può, perciò, consistere sia in danaro sia in altra utilità;
- può essere corrisposto sia dal sequestrato sia da terzi;
- può essere costituito da cose patrimoniali di proprietà del sequestrato o di altri;
- l’oggetto giuridico è il patrimonio.
Dopo un lungo travaglio legislativo (l. n. 894 del 1980) sono stati introdotti sia inasprimenti sia attenuazioni di pena:
- inasprimentidi pena:
- se dal sequestro deriva la morte non valuta del sequestrato (co. 2);
- se l’agente cagiona la morte del sequestrato con dolo (co. 3);
- se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione (d.l. n. 152 del 1991);
- attenuazionidi pena:
- per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, ma con pena maggiore se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione (co. 4).
La diminuente premiale, la cui ratio consiste nel facilitare la liberazione del soggetto e stimolare la disgregazione del factum sceleris, richiede:
- l’avvenuta perfezione del sequestro;
- una condotta idonea a fare acquistare la libertà al sequestrato;
- l’effettiva liberazione come conseguenza di tale condotta e non del pagamento del prezzo del riscatto;
- la volontarietà della suddetta condotta, da intendersi come ragionevole possibilità di scelta;
- per il concorrente che, dissociandosi dagli altri e al di fuori del caso previsto nel comma precedente, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta delle prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti (co. 5).
Tale diminuzione premiale, ispirata ad una ratio analoga alla precedente, richiede:
- l’avvenuta perfezione del sequestro;
- una condotta idonea ad evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze oppure a collaborare con le autorità;
- la volontarietà, nel senso sopra precisato, di tali condotte;
- nei casi di cui ai co. 4 e 5 dell’art. 630, se il contributo fornito dal concorrente è di eccezionale rilevanza, anche con riguardo alla durata del sequestro o all’incolumità della persona sequestrata (d.l. n. 82 del 1991).
Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio:
- con la reclusione da 25 a 30 anni;
- nell’ipotesi aggravata dell’art. 630 co. 2, con la reclusione di anni 30;
- nell’ipotesi aggravata del co. 3, con l’ergastolo;
- nell’ipotesi attenuata del co. 4, con la reclusione di cui all’art. 605 (da 6 mesi a 8 anni) e, nel caso di morte del soggetto passivo dopo la liberazione ed in conseguenza del sequestro, con la reclusione da 6 a 15 anni;
- nell’ipotesi attenuata del co. 5, con la sostituzione all’ergastolo della reclusione da 12 a 20 anni e la diminuzione delle altre pene da 1/3 a 2/3;
- nell’ipotesi attenuata del d.l. n. 152 del 1991, con la riduzione fino a 1/3 delle pene previste dai co. 4 e 5, mentre nell’ipotesi aggravata con l’aumento della pena da 1/3 a 1/2;
- in caso di concorso di un’attenuante con la sostituzione della pena di cui al co. 2 della reclusione da 20 a 24 anni e alla pena di cui al co. 3 della reclusione da 24 a 30 anni. In caso di concorso di più attenuanti, con la reclusione non inferiore a 10 anni, nell’ipotesi di cui al co. 2, e a 15 anni, nell’ipotesi di cui al co. 3 (co. 6), con possibilità di superamento di detti limiti in caso di concorso delle circostanze attenuanti di cui al co. 5 (co. 7).