Il deturpamento o imbrattamento di cose altrui consiste nel fatto di chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 635, deturpa o imbratta cose mobile o immobili altrui . Tale reato sussidiario, in particolare, si differenzia dal danneggiamento comune e dal danneggiamento di animali altrui sotto il profilo della condotta, che consiste:
- nel deturpare, ossia nel rendere brutta o disarmonica la cosa;
- nell’imbrattare, ossia nell’insudiciare la cosa.
La condotta, quindi, deve limitarsi ad una semplice alterazione dell’estetica o della nettezza della cosa, facilmente o completamente eliminabile, che non pregiudichi per un tempo giuridicamente apprezzabile l’utilizzabilità o il pregio della stessa.
Tale reato è aggravato:
- se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici;
- se il fatto è commesso da persona sottoposta a misure di prevenzione.
Trattamento sanzionatorio: il reato in esame è punito:
- a querela, con la multa fino a € 103;
- di ufficio, con la reclusione fino a 1 anno o la multa fino a € 1032 nell’ipotesi aggravata dall’art. 639 co. 2 e con la suddetta pena aumentata da 1/3 a 1/2 nell’ipotesi aggravata dal fatto commesso da persona sottoposta a misura di sicurezza.