In alcune situazioni non si pone il problema della convergenza tra più regole su uno stesso fatto storico, bensì si pone il problema della prevalenza di una norma sull’altra in rapporto a più fatti storici. Si ha “progressione criminosa” quando l’offesa è arrecata a 2 o più interessi appartenenti alla stessa categoria logico-giurica, in ordine di crescente gravità. La soluzione equa che si dovrebbe accogliere per la progressione criminosa è quella dell’assorbimento (cioè se uno intraprende la realizzazione di un reato con un certo intento, ma durante l’esecuzione cambia intenzione realizzando un altro fatto di reato, il primo reato è assorbito da quello successivo). Manca però nel nostro ordinamento una regola di diritto che sancisca questo trattamento: l’art 15 infatti non può esser applicato, mancando il requisito della “stessa materia”. L’unica soluzione aderente ai principi sarebbe quella di ritenere posti in essere 2 distinti reati: va detto però che il giudice eviterà di riconoscere 2 reati per la difficoltà di provare che in itinere si è avuto un passaggio da un intento doloso a un altro. C’è poi un’altra vicenda di pluralità di fatti storici che potrebbe crear problemi di prevalenza d’una norma sull’altra: il caso dell’”antefatto “ o del “postfatto” non punibili. E’ ammesso l’assorbimento? Riguardo al postfatto Gallo sostiene che non sussiste la regola di diritto che determinerebbe la non punibilità del post-fatto. Non si risponde di uno dei due fatti naturalisticamente realizzati, quando è la struttura della fattispecie che lo permette (esempio: per la dottrina rilevante un caso di post-fatto non punibile sarebbe quello del furto seguito dal danneggiamento; per Gallo non c’è motivo per assorbire il delitto di danneggiamento in quello di furto, posto che col danneggiamento si lede un interesse distinto da quello facente capo al detentore della cosa oggetto dell’azione(il diritto alla restituzione). Nei casi di antefatto la conclusione è analoga (esempio: sfida a duello seguita dal duello; se la sfida è accettata o se non è accettata il 394 porta una clausola negativa espressa: “sempre che il duello non avvenga”; se il duello avviene, i portatori di sfida saranno puniti a titolo di concorso nel reato più grave).