I reati contro il patrimonio appartengono alle costanti del diritto penale, rientrando la tutela dell’altrui patrimonialità tra le condizioni base di ogni società organizzata. Tali reati, tuttavia, appartengono anche alle variabili del diritto penale, in quanto storicamente condizionati sia dal tipo di ordinamento sia dall’evoluzione socio-economica.
I reati contro il patrimonio costituiscono tuttora i reati statisticamente piĂą frequenti, rientrando la criminalitĂ per appropriazione tra le categorie motivazionali piĂą diffuse.
 I delitti contro il patrimonio, in particolare, comprendono:
- i delitti previsti nel Titolo XIII, libro II del codice penale (artt. 624-649);
- i delitti previsti nel Capo IV, Titolo IV, libro II del c.p.m.p. (artt. 230-237);
- i delitti previsti nel Capo IV, Titolo II, libro I del c.n. (artt. 1135-1149).
Tale categoria legislativa, tuttavia:
- da un lato non esaurisce la categoria ontologica dei reati offensivi del patrimonio, esistendo reati patrimoniali al di fuori del Titolo XIII e in leggi speciali;
- dall’altro comprende non soltanto reati monoffensivi, ossia esclusivamente offensivi di interessi patrimoniali, ma anche non pochi reati plurioffensivi (es. rapina, estorsione), la cui offesa alla libertà personale è condizione necessaria per la sussistenza dell’illiceità penale.