Le denunce di nuova opera e danno temuto sono tipiche azioni preventive che mirano a prevenire o impedire la continuazione dell’illecito e non ad eliminarne gli effetti. Una tutela preventiva efficace, tuttavia, deve necessariamente prevedere una fase urgente che anticipi il provvedimento principale in modo da impedire che l’illecito sia continuato durante il tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria. A tal fine l’adozione dello schema del procedimento sommario non cautelare o cautelare è del tutto indifferente, fermo restando che:

  • il provvedimento sia urgente e immediatamente esecutivo;
  • il diritto di difesa del destinatario passivo del provvedimento risulti solo compresso (non eliminato) all’interno della fase urgente.

 Tali rilievi hanno lo scopo di prendere consapevolezza della limitatezza dell’angolo visuale che volesse vedere nella sola tutela repressiva ex art. 2043 l’unica forma di tutela di situazioni di vantaggio costituite da obblighi di fare o non fare: gli artt. 1171 e 1172, infatti, possono costituire la base di diritto positivo da cui argomentare a favore dell’ammissibilità generale della tutela preventiva anche inibitoria, a patto però che vi sia un diritto in senso tecnico preesistente che sia stato violato.

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