Si pone a questo punto il problema se la natura litisconsortile del processo incida o meno sull’efficacia di prova legale della confessione qualora questa abbia ad oggetto un fatto comune che interessi più litisconsortili. Al riguardo risultano fondamentali due disposizioni, l’art. 2733 co. 3 (confessione) e l’art. 2738 co. 3 (giuramento), in forza delle quali confessione o giuramento, in caso di litisconsorzio necessario o unitario, sono liberamente apprezzate dal giudice. L’impossibilità di accertamenti difformi del fatto comune, in sostanza, fa emergere il principio generale della valutazione della prova secondo il prudente apprezzamento del giudice