Gli artt. 2727 e ss. disciplinano tre fenomeni molto diversi, le presunzioni legali assolute, le presunzioni legali relative e le presunzioni semplici. L’art. 2727, stabilendo che le presunzioni sono conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato , descrive lo schema del ragionamento deduttivo che viene utilizzato dal legislatore o dal giudice
Le presunzioni semplici consistono nel ragionamento deduttivo del giudice che ricava dalla conoscenza di un fatto secondario noto l’esistenza o meno del fatto principale ignoto. Ai sensi dell’art. 2729, l’esistenza del fatto ignoto è desumibile solo in caso di presunzioni gravi, precise e concordanti. Il richiamo a tale pluralità di requisiti, tuttavia, più che dettare un frammento di prova legale è rivolto alla prudenza del giudice.
Ai sensi dell’art. 2729 co. 2, le presunzioni semplici non sono ammissibili nei casi in cui la legge escluda la prova per testimoni. In tali casi, quindi, non soltanto risulta inammissibile la prova avente ad oggetto un fatto secondario da cui desumere presunzioni, ma sono anche inutilizzabili come fonti di presunzione i fatti secondari emergenti dagli atti del processo