Ai sensi dell’art. 2699 l’atto pubblico è il documento redatto, con le prescritte formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove l’atto è formato . L’efficacia probatoria concerne la piena prova fino a querela di falso (art. 2700):
- della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato;
- della data e luogo in cui il documento è formato;
- delle dichiarazioni delle parti;
- degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
L’atto pubblico può essere affetto da:
- falsità materiale, che riguarda la contraffazione del documento con riferimento alla prima caratteristica di cui sopra;
- falsità ideologica, che concerne la non veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale con riferimento alle caratteristiche dell’atto.