Ai sensi dell’art. 2699 l’atto pubblico è il documento redatto, con le prescritte formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove l’atto è formato . L’efficacia probatoria concerne la piena prova fino a querela di falso (art. 2700):

  • della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato;
  • della data e luogo in cui il documento è formato;
  • delle dichiarazioni delle parti;
  • degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

 L’atto pubblico può essere affetto da:

  • falsità materiale, che riguarda la contraffazione del documento con riferimento alla prima caratteristica di cui sopra;
  • falsità ideologica, che concerne la non veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale con riferimento alle caratteristiche dell’atto.

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