Mentre nell’ipotesi dell’art. 110 la parte viene meno , nell’ipotesi di cui all’art. 111 la parte mantiene il suo ruolo: nulla si oppone a che il legislatore, anche dopo la successione inter vivos a titolo particolare del diritto controverso, utilizzi l’alienante come soggetto di poteri, doveri e facoltà processuali. Se si applicassero i principi generali di diritto processuale la successione porterebbe alla perdita della legitimatio ad causam dell’alienante. Per evitare i danni che ne deriverebbero (es. attore impossibilitato ad ottenere giustizia a causa delle successive alienazioni) si stabilisce che:

  • l’alienante mantiene la sua legitimatio ad causam;
  • sebbene il processo continui tra le parti originarie, la sentenza emanata nei confronti dell’alienante spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore.

 Occorre a questo punto precisare il significato di alcune espressioni:

  • con il termine trasferimento tra vivi a titolo particolare si fa riferimento a tutte le ipotesi di trasferimento a titolo derivativo e particolare inter vivos, restando pertanto estranee le ipotesi di acquisto a titolo originario;
  • con il termine diritto controverso si fa riferimento al diritto sostanziale dedotto in giudizio, ossia alla situazione legittimante ad agire e contraddire in giudizio.

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