Utilizzando uno schema solo parzialmente analogo a quella adottato in precedenza, possiamo esaminare quali sono le figure sintomatiche cui l’art. 107 è stato applicato:
- connessione per identità di oggetto (o di petitum) o connessione per alternatività: questa ipotesi di connessione costituisce uno dei settori di più frequente applicazione dell’art. 107, sia in ipotesi di contestazione della titolarità passiva sia in ipotesi di contestazione della titolarità attiva del rapporto (v. pag. 5). Perché sorga l’opportunità di disporre la chiamata in causa per ordine del giudice, comunque, occorre che l’esigenza sia sorta successivamente alla scadenza dei termini. In caso contrario non vi sarebbe motivo per non fare affidamento sulle parti, comprimendo il principio della domanda;
- connessione per pregiudizialità che si ha quando un rapporto di cui risulta titolare il terzo è pregiudiziale al rapporto dedotto in giudizio (es. nel processo tra creditore e fideiussore viene chiamato in causa il debitore, poiché il rapporto creditore-debitore è pregiudiziale al rapporto creditore-fideiussore): la partecipazione del terzo al processo relativo al diritto dipendente, consentendo di sfruttarne le iniziative in punto di allegazioni e di prove, può essere uno strumento utilissimo per una più giusta decisione della controversia relativa al diritto dipendente. Secondo l’opinione prevalente, a seguito della chiamata in causa, il rapporto pregiudiziale di cui il terzo è titolare viene accertato con autorità di cosa giudicata;
- connessione per pregiudizialità che si ha quando un rapporto di cui risulta titolare il terzo è dipendente dal rapporto dedotto in giudizio: se il giudice avverte che le parti fanno un cattivo uso dei poteri che attribuisce loro il principio del contraddittorio, può rivelarsi estremamente opportuna la partecipazione del terzo al processo, allo scopo di prevenire l’emanazione di una sentenza ingiusta viziata da solo o collusione ex art. 404;
- connessione per identità di oggetto e di titolo, che si ha quando vengono chiamati in causa i contitolari del rapporto plurisoggettivo oggetto del processo originario: se il giudice avverte che il principio del contraddittorio funziona male, allo scopo di prevenire l’emanazione di una sentenza ingiusta, può essere opportuno disporre la chiamata in causa di un contitolare del rapporto.
Le ipotesi di connessione per identità di titolo (o causa petendi) sono sicuramente da escludere da qualsiasi utilizzo dell’art. 107: l’esigenza di economia processuale o l’esigenza di evitare il formarsi di precedenti giurisprudenziali contraddittori, infatti, non è tale da giustificare la compressione del principio della domanda, cosa che chiaramente si avrebbe nel caso di chiamata in causa per ordine del giudice.