La formulazione dell’art. 105, disciplinante l’intervento volontario del terzo nel processo di cognizione di primo grado, costituisce un netto progresso rispetto all’altra, adoperata dall’art. 201 del 1865, che si limitava a disporre chiunque abbia interesse in una causa vertente fra altre persone può intervenirvi , senza dettare alcun criterio per l’individuazione dei soggetti legittimati. La nuova formulazione, comunque, non ha recepito alcuna delle diverse classificazioni proposte dalla dottrina, preferendo limitarsi a specificare le situazioni sostanziali legittimanti i terzi a spiegare intervento. L’art. 105, in sostanza, non vincola in alcun modo l’interprete a formulazioni legate alla particolare concezione di un singolo giurista. Tale libertà, quindi, deve essere utilizzata dall’interprete per procedere alla ricostruzione positiva dell’istituto dell’intervento volontario