La connessione tra rapporti giuridici sostanziali oggetto di autonome controversie incide sul modo di svolgimento del processo sotto il profilo della possibile attuazione del simultaneus processus delle cause connesse: il legislatore, infatti, in presenza di fattispecie di connessione, tende a favorire la trattazione e decisione congiunta delle cause (artt. 103 ss.). Funzionale all’attuazione del simultaneus processus è la previsione negli artt. 31 ss. di possibili deroghe ai criteri originari di competenza e la disciplina dell’art. 40, diretta a favorire la trattazione simultanea di domande connesse per pregiudizialità .
 Le giustificazioni a tale favor verso la trattazione congiunta sono diverse a seconda delle specie e dell’intensità del vincolo tra le cause:
- l’economia processuale: il cumulo processuale, infatti, consente al giudice, chiamato in ciascun giudizio ad accertare fatti simili, di compiere tale attività una sola volta;
- il coordinamento tra le decisioni, che esclude la possibilità che si formino accertamenti di fatti simili o precedenti giurisprudenziali tra loro contrastanti. Mentre l’interpretazione univoca del fatto storico presenta una rilevanza limitata (disarmonia tra precedenti giurisprudenziali non vincolanti), comunque, l’interpretazione dell’elemento pregiudiziale che conduca ai medesimi risultati costituisce un elemento centrale, dal momento che l’eventuale contrasto tra le decisioni assurgerebbe a livello di conflitto tra giudicati: risulta infatti possibile che si verifichi contrasto tra giudicati non solo quando due sentenze contengono pronunce incompatibili relativamente ad uno stesso oggetto (conflitto pratico tra giudicati), ma anche quando esse hanno ad oggetto situazioni giuridiche diverse ed il contrasto sussiste tra l’oggetto immediata di una sentenza e il presupposto logico dell’altra (conflitto logico tra giudicati). L’esigenza di coordinamento tra le decisione diviene massima in ipotesi di connessione per identità del diritto fatto valere in giudizio (es. soggetti diversi disgiuntamente legittimati a fare valere il rapporto giuridico di cui sono contitolari);
- la rapida decisione sulle controversie. La trattazione e la decisione in un unico procedimento di più domande, tuttavia, se per un verso assicura il rispetto del valori sopraindicati, per un altro rischia di compromettere il valore della rapidità delle decisioni (art. 111 co. 2 Cost.). L’art. 40 co. 2, al riguardo, stabilisce che il giudice non può ordinare la riunione delle cause quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse . L’art. 103 co. 2 attribuisce al giudice il potere di separare le cause connesse, inizialmente cumulate, quando la loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo .
Risulta quindi evidente che la tutela del valore processuale della rapidità delle decisioni può entrare in conflitto con l’esigenza di salvaguardare il valore dell’economia processuale e, soprattutto, la necessità di tutelare il coordinamento tra le decisioni. Al riguardo occorre sottolineare che, se per un verso il nostro ordinamento positivo attribuisce giuridica rilevanza alle tre suindicate esigenze, per un altro è quasi sempre oscuro nell’indicare la priorità tra tali diversi valori.