Il problema dei rapporti tra questioni di competenza e merito deriva dal fatto che può verificarsi in concreto l’ipotesi in cui l’accertamento di determinati fatti (es. domicilio del convenuto) sia rilevante sia per la risoluzione della questione di competenza (es. giudice competente per territorio) sia per la decisione di merito (es. inadempimento del convenuto). Dinanzi a tale situazioni, ci si pone la domanda se accertamenti effettuati per determinare la competenza debbano valere anche a fini di merito.

 In forza dell’art. 14 co. 2, la decisione con la quale il giudice adito si dichiara competente o incompetente ha efficacia vincolante solo sul punto della competenza e non in ordine agli accertamenti di fatto o alle qualificazioni giuridiche da cui sia dipesa la soluzione delle questioni di competenza. Tale principio, generalizzato dalla dottrina, è contenuto nell’art. 38 co. 4, dove si dispone che è sempre da escludere che pronunce sulla competenza pregiudichino decisioni di merito. Il principio appena enunciato:

  • risulta piuttosto facile da applicare con riferimento a questioni di competenza per territorio o per valore che dipendano da circostanze di fatto o da qualificazioni giuridiche intrinseche al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e come tali rilevanti anche ai fini della decisione di merito;
  • risulta complesso da applicare con riferimento alle ipotesi di competenza per materia: in questi casi, infatti, la competenza si determinerebbe in base a quanto affermato dall’attore e al giudice residuerebbe in punto di competenza un controllo limitato solo alla verifica della correttezza. Se poi al termine del processo dovesse risultare l’inesistenza del rapporto affermato dall’attore e l’esistenza invece di un altro rapporto, il giudice adito dovrebbe limitarsi a rigettare nel merito la domanda.

 L’art. 38 co. 4 contiene poi un secondo principio generale, secondo cui le questioni di competenza sono decise sulla base di istruzioni sommarie, ossia di decisioni avvenute sulla base di strumenti di conoscenza acquisiti senza il rispetto delle modalità previste dal libro II del codice (es. dichiarazioni pro se rese dalle parti in sede di interrogatorio libero): una volta escluso che le decisioni sulla competenza siano vincolanti anche per il merito, infatti, diviene possibile far dipendere la soluzione delle questioni di competenza da una cognizione sommaria e non piena

Lascia un commento