La competenza, come detto, rientra nella nozione di legittimazione del giudice, intesa come individuazione dei requisiti necessari perché il giudice possa porre in essere provvedimenti validi:
- distinzione tra competenza e giurisdizione: mentre questa riguarda l’attribuzione della funzione giurisdizionale, la competenza attiene alla ripartizione tra i vari uffici giudiziari della funzione stessa. Mentre la giurisdizione è nozione polivalente, peraltro, la competenza è un criterio di legittimazione interno alla giurisdizione ordinaria, a quella amministrativa o a quella tributaria;
- distinzione tra competenza e costituzione: la nozione di competenza segna la relazione di legittimazione corrente tra ufficio giudiziario e atti giurisdizionali alla pronuncia dei quali mira la domanda di parte. La nozione di costituzione, invece, una volta individuato l’ufficio giudiziario competente, serve a definire quale debba essere il singolo giudice o il singolo collegio che conoscerà della domanda.
Risulta molto importante distinguere i vizi relativi alla costituzione del giudice da quelli relativi alla competenza. L’art. 158, dettando la disciplina della costituzione del giudice stabilisce che i vizi relativi alla costituzione del giudice sono rilevabili di ufficio e danno luogo a nullità insanabili ma soggette al principio della conversione per motivi di nullità delle sentenze in motivi di impugnazione. I vizi relativi alla competenza, invece, sono soggetti a rilevabilità di ufficio, alle regole enunciate dall’art. 38 (incompetenza) e alla rimessione della causa al giudice di primo grado competente ex art. 50.
Possiamo quindi indicare talune ipotesi che esulano dalla disciplina della competenza:
- in caso di uffici giudiziari complessi divisi in sezioni, l’attribuzione di una controversia all’una o all’altra sezione riguarda non la competenza in senso stretto ma la costituzione del giudice;
- riguardo ai tribunali, il rapporto tra sede principale e sezioni distaccate o tra sezioni distaccate dell’unico ufficio tribunale sfugge dal concetto di competenza e rientra in quello di costituzione del giudice;
- i rapporti tra collegio di tribunale e giudice istruttore in funzione di giudice monocratico sono da incasellare nello schema della costituzione del giudice