Il legislatore ricollega alla notificazione dell’atto di citazione una serie di effetti:
- effetti processuali quali la perpetuatio iurisdictionis, ossia l’irrilevanza, rispetto alla determinazione della giurisdizione e della competenza, dei mutamenti della legge e dello stato di fatto successivi al momento della proposizione della domanda, la litispendenza, ossia la carenza di potere del giudice successivamente adito a pronunciarsi sul merito della domanda precedentemente proposta davanti ad altro giudice, e il corrispondente fenomeno dell’impedimento di giudicato (perpetuatio legitimationis);
- effetti conservativi (sostanziali), diretti a rendere irrilevanti fatti estintivi o modificativi del diritto fatto valere in giudizio che si verifichino durante la pendenza del processo (es. sospensione della prescrizione, impedimento della decadenza);
- effetti attributivi (sostanziali), diretti a far conseguire all’attore vittorioso le stesse utilità che avrebbe conseguito ove il diritto litigioso riconosciuto fosse stato soddisfatto al momento stesso della domanda (es. corresponsione degli interessi sugli interessi);
- effetti conseguibili a seguito di esercizio giudiziale o stragiudiziale del diritto (es. interruzione della prescrizione, impugnazione del licenziamento).