A differenza di ordinamenti stranieri, il nostro codice non considera la contumacia del convenuto come un indice di infondatezza della sua posizione (assenza come comportamento neutro). La contumacia, quindi, non esonera l’attore dall’onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto, anche se l’esperienza insegna che la posizione dell’attore sarà nella pratica avvantaggiata.

 La dichiarazione di contumacia del convenuto è effettuata dal giudice istruttore in prima udienza dopo aver verificato la validità dell’atto di citazione e della sua notificazione. Dichiarata la contumacia, il processo si svolge in assenza del convenuto e la regola generale è che tutti gli atti processuali non sono soggetti a notificazione o comunicazione al contumace. A questa regola l’art. 292, integrato da alcune sentenze additive della Corte costituzionale, apporta alcune eccezioni. Al contumace vanno personalmente notificate:

  • le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, la cui mancata notificazione comporta nullità rilevabile di ufficio o eccepibile dal contumace in sede di costituzione;
  • l’ordinanza che ammette l’interrogatorio formale e quella che ammette il giuramento, le cui mancate notificazione impediscono al giudice di tener conto della mancata risposta;
  • la Corte costituzionale (dec. n. 250 del 1986 e 317 del 1989) ha disposto che al contumace vadano notificati i verbali in cui si dà atto della produzione di una scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza. In difetto di notificazione non può operare il meccanismo del riconoscimento implicito ex art. 214.

La parte dichiarata contumace può costituirsi in qualsiasi momento del processo fino all’udienza in cui la causa viene rimessa al collegio o trattenuta dal giudice istruttore per la decisione. Il contumace che si costituisca tardivamente non può tuttavia compiere atti del processo che siano preclusi dallo stato di avanzamento dello stesso, a meno che non provi di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione, o che la costituzione gli è stata impedita da causa a lui non imputabile (art. 294).

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