Esaurita le verifiche preliminari relative alla regolarità della instaurazione del contraddittorio, fino al 2005 doveva seguire l’interrogatorio libero della parti, avente una pluralità di funzioni:
- chiarificare l’allegazione dei fatti principali posti dall’attore e dal convenuto a fondamento delle relative domande ed eccezioni;
- favorire l’emersione dei fatti che siano a fondamento di eccezioni rilevabili di ufficio non ancora proposte dal convenuto o di fatti costitutivi idonei a fondare il diritto fatto valere in giudizio ma non allegati dall’attore nella citazione;
- favorire l’emersione di fonti materiali di prova in ordine ai fatti principali e, in loro mancanza, di fatti secondari e relative fonti di prova;
- favorire la presa di posizione di ciascuna delle parti sui fatti affermati dall’altra;
- richiedere chiarimenti sulla compatibilità di affermazioni tra loro logicamente incompatibili, e sul sistema complessivo di attacco o di difesa;
- indicare le questioni rilevabili di ufficio;
- favorire la conciliazione della lite.
Le l. nn. 80 e 263 del 2005, appiattendosi sulle prassi peggiori, hanno soppresso l’obbligatorietà dell’interrogatorio non formale delle parti nella prima udienza di trattazione. Tale interrogatorio, quindi, resta obbligatorio solo in caso di richiesta congiunta delle parti, fermo restando il potere (discrezionale) del giudice di disporre l’interrogatorio in ogni tempo ex art. 183 co. 9.