La costituzione in giudizio avviene normalmente a mezzo di un procuratore legale, mediante il deposito in cancelleria nel proprio fascicolo (c.d. fascicolo di parte):

  • il fascicolodell’attore contiene (art. 165):
    • l’originale della citazione con la relazione di notifica alla controparte;
    • la procura;
    • i documenti che offre in comunicazione;
    • il fascicolodel convenuto contiene (art. 166):
      • la copia della citazione notificata;
      • la comparsa di risposta;
      • la procura;
      • i documenti che offre in comunicazione.

Successivamente nei fascicoli di parte saranno inseriti l’originale delle difese scritte della parte e la copia di quelle della controparte, con la copia autentica della sentenza impugnata. La parte che si costituisce per prima deve provvedere all’iscrizione della causa a ruolo.

Lascia un commento