Dato il carattere di esclusività proprio di ogni diritto, il principio logico di non contraddizione non consente la coesistenza di due diritti dello stesso contenuto relativi ad un medesimo bene di cui siano titolari attivi esclusivi due soggetti diversi. La relazione (di fatto) di incompatibilità tra diritti può assumere le forme di:

  • incompatibilità diretta: i due diritti hanno elementi oggettivi identici e soggettivi diversi (es. contemporanea proprietà esclusiva di Caio e Sempronio sul fondo). L’essenza del giudicato sostanziale comporta l’impossibilità di far valere in un secondo processo tra le stesse parti (non tra parti diverse) i fatti dedotti o deducibili nel primo processo il cui l’accertamento abbia avuto come risultato il disconoscimento pratico del diritto. Risulta quindi impossibile far nuovamente valere tra le stesse parti un diritto direttamente incompatibile con un altro diritto accertato da un primo giudicato, a meno che il diritto dedotto nel secondo processo sia fondato su un fatto costitutivo successivo al referente temporale del primo giudicato. Il diritto del convenuto direttamente incompatibile con quello dedotto in giudizio dall’attore rileva non solo come effetto di un’autonoma fattispecie, ma anche come fatto-diritto idoneo ad escludere l’esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall’attore. Tale efficacia impeditiva del diritto incompatibile del convenuto, una volta intervenuto il giudicato sul diritto fatto valere dall’attore, non può più essere dedotta in un successivo processo tra le stesse parti, ove questo sia volto a mettere in discussione, a diminuire o disconoscere il bene riconosciuto nel precedente giudicato. La deduzione in giudizio di un diritto da parte dell’attore, quindi, è un’attività di per sé sufficiente a coinvolgere nella sfera di efficacia del giudicato destinato a formarsi anche il diritto direttamente incompatibile del convenuto, in quanto, dato il carattere esclusivo di ogni diritto, l’affermazione di un diritto da parte dell’attore vale anche come negazione del diritto del convenuto con quello direttamente incompatibile ;

incompatibilità indiretta: un diritto è direttamente incompatibile con un diritto pregiudiziale dell’altro (es. incompatibilità tra il diritto di Caio al risarcimento dei danni nei confronti di Sempronio e la proprietà di Sempronio della cosa danneggiata). In tali ipotesi, ai sensi dell’art. 34, il giudicato sul diritto fatto valere non si estende oggettivamente anche al diritto pregiudiziale direttamente incompatibile con un altro diritto del convenuto avente elementi oggettivi identici. Il diritto indirettamente incompatibile rispetto a quello oggetto del primo giudicato, quindi, risulta essere deducibile in un secondo processo e condurre ad un secondo giudicato logicamente ma non praticamente contraddittorio rispetto al primo, in quanto valevole ad ogni effetto tranne che per il diritto dipendente oggetto del primo giudicato

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