Quando il legislatore ricollega il manifestarsi di effetti giuridici impeditivi o estintivi a molteplici fatti giuridici che possono esistere nello stesso istante, il giudicato di accoglimento che accerti l’impedimento o l’estinzione dell’efficacia di un contratto per uno di tali fatti preclude la successiva domanda che si fondi su di un altro fatto impeditivo o estintivo. In presenza di cause di nullità, ad esempio, il giudicato che pronunci la nullità, l’annullamento o la rescissione del contratto a seguito dell’accertamento di uno dei fatti impeditivi o estintivi preclude la proposizione di una successiva impugnativa negoziale fondata su un altro fatto non dedotto nel primo giudizio.
Si pone tuttavia un problema. Dobbiamo chiederci se il giudicato di rigetto della impugnazione negoziale basata su un determinato fatto impeditivo o estintivo preclude o meno la successiva domanda con cui lo stesso contratto sia impugnato sulla base di un fatto impeditivo o estintivo non dedotto nel primo processo. Tale problema è suscettibile di diverse soluzioni, a seconda che l’oggetto del processo e del conseguente giudicato sia individuato:
- nel diritto potestativo a causa del singolo fatto impeditivo o estintivo: in tale ipotesi il giudicato di rigetto non preclude la successiva azione di impugnativa negoziale con cui si faccia valere un vizio non dedotto nel primo giudizio;
- nel diritto potestativo individuato non sulla base del singolo vizio, ma sulla base della specie di invalidità o inefficacia (es. annullamento, rescissione);
- nel rapporto giuridico dedotto in giudizio: in questa e nell’ipotesi precedente il giudicato di rigetto preclude la successiva azione di impugnativa negoziale, ancorché fondata su vizi non dedotti in sede di primo giudizio.
Possiamo peraltro fare le seguenti osservazioni:
- il problema si pone solo qualora l’impugnativa negoziale sia fatta valere in via principale: nel caso in cui in via principale sia dedotto il rapporto obbligatorio che deriva dal contratto o dal negozio, il giudicato si formerà sull’esistenza o inesistenza del rapporto, ed i singoli fatti impeditivi o estintivi dell’efficacia giuridica del contratto o del negozio risulteranno preclusi dal principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile;
- si deve ritenere che nelle azioni di impugnativa negoziale l’oggetto del processo è l’intero rapporto e non il singolo diritto potestativo o l’invalidità dell’atto individuata sulla base di un singolo vizio: la proposizione di un’impugnativa negoziale, infatti, consuma tutti i fatti impeditivi o estintivi dell’efficacia giuridica del contratto o del negozio