A fronte dell’atto di citazione o del ricorso, si pone la comparsa della risposta quale primo atto difensivo del convenuto avente come contenuto prevalentemente le attività difensive prescelte. La strategia difensiva, in particolare, può atteggiarsi in tre modi:

  • atteggiamento di mera difesa: in questo caso il convenuto si limita a contestare l’esistenza dei fatti costitutivi (causa petendi) posti dall’attore a fondamento della sua domanda senza allegare alcun fatto ulteriore. Un atteggiamento di questo tipo serve soltanto a rendere controversi i fatti costitutivi posti dall’attore a fondamento della propria domanda;
  • proposizione di eccezioni di merito: in questo caso il convenuto fa valere in giudizio la rilevanza di fatti impeditivi, modificativi e estintivi del diritto fatto valere dall’attore. Un atteggiamento del genere, a differenza del precedente, allarga il settore dei fatti rilevanti che dovranno essere conosciuti dal giudice per pronunciarsi sull’esistenza o meno del diritto fatto valere. Le eccezioni di merito si distinguono in:
    • eccezioni rilevabili di ufficio (es. nullità);
    • eccezioni rilevabili ad istanza di parte (es. compensazione, annullamento).

Dato che l’eccezione ha funzione meramente difensiva, il giudice deve pronunciarsi su di essa solo quando intende accogliere la domanda e non quando ritenga di respingerla (es. difetto di fatto costitutivo);

  • proposizione di domande riconvenzionali incompatibili con la domanda dell’attore. Dato che tale domanda riconvenzionale rappresenta una domanda a tutti gli effetti, il giudice, a differenza di quanto detta in precedenza, deve sempre pronunciarsi. La particolarità sta nel fatto che la domanda riconvenzionale viene proposta nel corso di un processo instaurato e che l’attore riconvenzionale rappresenta il convenuto originario (es. domanda di risoluzione per inadempimento del contratto a fronte della domanda originario di esecuzione dello stesso);
  • chiamata in causa di terzi.

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