La crisi di cooperazione dei consociati può riguardare obblighi di pagare somme di denaro. La tutela giurisdizionale dei crediti di somme di danaro è praticamente sempre uguale per quanto riguarda l’esecuzione forzata (espropriazione forzata ex artt. 483 ss.).

 Per quanto concerne il provvedimento idoneo a mettere in moto l’espropriazione forzata, le scelte del legislatore possono essere assai diversificate:

  • il provvedimento può essere una sentenza di condanna emanata a seguito di un processo a cognizione piena;
  • il provvedimento deve essere un provvedimento sommario ogni qual volta il credito sia destinato a consentire al creditore di soddisfare bisogni non patrimoniali (es. credito imprenditoriale fondamentale per evitare il fallimento dell’impresa);
  • i creditori di somme di denaro possono comunque ricorrere alla tutela sommaria anche ove non ricorra il periodo di tardività sopracitato;
  • l’espropriazione forzata può essere messa in moto anche sulla base di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale.

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