Per comprendere il significato di interesse legittimo occorre chiarire, insieme al suo significato, anche quello di diritto soggettivo e di interesse di fatto:

  • il diritto soggettivo è l’interesse nei confronti del quale tutti (o qualcuno) sono obbligati a tenere un comportamento tale che quell’interesse ne risulti pienamente soddisfatto;
  • l’interesse legittimo è l’interesse nei confronti del quale occorre rispettare principi e regole di comportamento che rendano quantomeno possibile la sua soddisfazione;
  • l’interesse di fatto è l’interesse nei confronti del quale nessuno è obbligato a tenere il comportamento che lo soddisferebbe nĂ© a rispettare principi e regole di comportamento che rendano possibile la sua soddisfazione.

 Interesse legittimo e attività discrezionale

Si ha interesse legittimo qualora la posizione di un soggetto sia correlata:

  • ad un potere amministrativo;
  • a leggi che regolano tale potere amministrativo.

Di fronte ad un potere discrezionale dell’amministrazione un privato ha interessi legittimi e non diritti soggettivi. In tale ipotesi, infatti, sarebbe difficile riconoscere ai cittadini la titolarità di diritto soggettivi, così che tali interessi, se non fossero considerati interessi legittimi, resterebbero meri interessi di fatto, privi di tutela giurisdizionale. L’interesse legittimo, quindi, si presenta come un concetto utile all’ampliamento della tutela degli interessi dei cittadini.

Interesse legittimo e attivitĂ  vincolata

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, per capire quale sia la posizione del privato in presenza di un’attività vincolata di un’amministrazione non basterebbe verificare se all’amministrazione sia imposto un certo comportamento, ma sarebbe necessario anche accertare quale sia lo scopo della norma che impone di tenere quel certo comportamento:

  • se lo scopo della norma è la tutela degli interessi privati che vengono in rilievo (obbligo amministrativo), si parla di diritto soggettivo;
  • se lo scopo della norma è la tutela di un interesse pubblico (dovere amministrativo), si parla di interesse legittimo.

Sostenendo che in relazione alle attività vincolate le posizioni giuridiche soggettive dei privati possono essere considerate interessi legittimi, la distinzione tra questi e i diritti soggettivi diventa estremamente incerta, ed è quindi comprensibile come si sia potuto affermare che il ricorso a tale figura abbia avuto lo scopo di non attribuire la tutela propria dei diritti soggettivi ad alcuni interessi che avrebbero potuto e dovuto essere considerati tali.

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