In molti casi i provvedimenti autorizzatori possono essere sostituiti con dichiarazioni di privati, secondo il seguente procedimento:

  • l’interessato presenta una dichiarazione circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge (art. 19 della LPA). Tale dichiarazione deve essere corredata delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste, ma soltanto qualora queste non siano in possesso della stessa amministrazione procedente o di un’altra pubblica amministrazione;
  • decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, l’interessato può iniziare l’attività, dandone contestualmente comunicazione all’amministrazione competente;
  • l’amministrazione competente, qualora accerti della carenze, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio dell’attività adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente .
  • l’amministrazione competente ha comunque il potere di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies (potere di revoca) e 21 nonies(annullamento di ufficio). Il legislatore ha apportato questa modifica per non rendere irrimediabili dopo un termine piuttosto breve le conseguenze di dichiarazioni erronee o volutamente mendaci degli interessati. Relativamente a questa disposizione, tuttavia, vi sono vari dubbi:
    • ci si chiede a che serva la prescrizione del termine di trenta giorni per vietare la prosecuzione dell’attività se poi è possibile intervenire anche successivamente. La LPA, tuttavia, subordina la legittimità dei provvedimenti di annullamento e di revoca a presupposti e a condizioni non richieste per gli interventi che possono essere presi entro il termine di trenta giorni (es. difesa del legittimo affidamento);
    • ci si chiede come sia possibile fare ricorso a provvedimenti (revoca e annullamento) che hanno per oggetto dei provvedimenti amministrativi, quando la d.i.a. consiste in un atto privato in presenza del quale la legge esclude che sia necessaria l’emanazione di un atto amministrativo. La spiegazione potrebbe essere che venga equiparata ad un atto amministrativo l’inerzia dell’amministrazione che avrebbe potuto e dovuto intervenire.

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