Al principio di trasparenza può ricondursi anche la prescrizione secondo la quale ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato (art. 3 della LPA). Mentre in precedenza l’obbligo di motivazione valeva soltanto per i provvedimenti autoritativi con effetti limitativi, attualmente per atto amministrativo , in relazione al quale è affermata la necessità di motivazione, deve intendersi qualsiasi atto amministrativo.
La LPA esclude dall’obbligo della motivazione gli atti normativi e quelli a contenuto generale. Tale eccezione è giustificata dal fatto che la struttura di questi atti, costituiti di regola da una pluralità di disposizioni poste in reciproca connessione, rende agevole comprendere il ragionamento che ne è a fondamento anche senza che esso sia oggetto di una separata e formale esplicitazione.
La disposizione che esige la motivazione richiede l’esposizione del percorso argomentativo che ha portato alla decisione. La legge, in particolare, dispone che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria . Se poi le ragioni della decisioni risultano da un altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa (c.d. motivazione per relationem), insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama.
La prescrizione della motivazione ha un particolare rilievo nel quadro dei principi e delle regole che si stanno esaminando, dal momento che rende più agevole ed efficace:
- la verifica del rispetto dei principi cui deve conformarsi l’attività amministrativa;
- il giudizio consapevole su quest’ultima da parte dei cittadini;
- l’individuazione delle responsabilità di chi opera per l’amministrazione.
La giurisprudenza, peraltro, ha ammesso che all’assenza della motivazione l’amministrazione possa porre rimedio fornendo la motivazione stessa anche in corso di giudizio