Alcuni soggetti, pur avendo relazioni organizzative con apparati politici dello stesso tipo di quelle che vengono considerate indici sufficienti della pubblicità di un ente, hanno assunto una di quelle forme privatistiche che implicano la soggettività di diritto privato. Tali soggetti, peraltro, svolgono attività amministrative non autoritative e quindi possono agire secondo il diritto privato (es. organismi di diritto pubblico in forma di enti privati), salvo il rispetto dei principi generali dell’attività amministrativa.

Al contrario, altri soggetti, pur non avendo speciali relazioni strutturali con apparati politici dei pubblici poteri, svolgono attività tali che la legge impone che si applichino discipline amministrative ai loro atti, evidentemente nel presupposto che si tratti di attività oggettivamente amministrative. L’art. 1 co. 1 ter della LPA dispone che le attività amministrative svolte da soggetti privati debbono esser esercitate nel rispetto dei principi del diritto amministrativo . Tali attività, tuttavia, possono essere anche di natura autoritativa ed in tal caso il rispetto dei soli principi del diritto amministrativo non sarebbe più sufficiente.

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