L’organizzazione rileva per la Costituzione anche sotto il profilo della riserva di legge. A questo proposito occorre tornare sul principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi autoritativi e sull’esigenza, derivante da tale principio, che sia la legge a stabilire quali organi delle pubbliche amministrazioni abbiano la competenza ad emanare i provvedimenti di questo genere.

Tale principio di tipicità ha una rilevanza indiretta riguardante l’organizzazione, dato che la riserva di legge si risolve in questi casi nella riserva al legislatore del potere di attribuire agli apparati un certo tipo di competenze.

 La Costituzione, peraltro, contiene anche delle disposizioni che impongono riserve di legge relative direttamente e principalmente l’organizzazione:

  • l’art. 97 co. 1, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge , non risulta di facile interpretazione. Secondo la dottrina preminente, il suo significato sarebbe quello di assegnare al Parlamento il potere di decidere se e in che misura attribuire agli apparati politici di governo la disciplina dell’organizzazione o, al contrario, di provvedere esso stesso. L’obiettivo di tale disposizione, quindi, sembra essere quello di negare una riserva di regolamento in materia di organizzazione.

Una tale ripartizione di competenze è quella che si ha normalmente in qualsiasi materia ove manchi una riserva di legge. In materia di organizzazione, tuttavia, la disposizione così interpretata ha un significato peculiare, visto che il potere di organizzare l’amministrazione è stato in passato oggetto di continue rivendicazioni, con alterne vicende, da parte del Parlamento e del Governo. È per evitare che possa essere vanificato il potere di indirizzo politico del Parlamento, quindi, che la disposizione costituzionale esclude una riserva di poteri organizzativi al Governo.

Il Parlamento, comunque, non potrà usare senza limiti il proprio potere: la Costituzione, infatti, stabilisce anche che i pubblici potere devono essere organizzati in modo che sia garantito il buon andamento dell’amministrazione, che non potrebbe certamente essere assicurato se per ogni modifica fosse necessaria un legge. Perché si abbia flessibilità organizzativa, quindi, è indispensabile che l’organizzazione degli uffici possa essere oggetto anche dei regolamenti del Governo;

  • l’art. 95 co. 3, disponendo che la legge determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri , sembrerebbe contraddire l’art. 97 (v. sopra) dal momento che l’organizzazione dei ministeri è anch’essa organizzazione dei pubblici uffici. L’art. 95, tuttavia, essendo inserito nella Sezione I intitolata il Consiglio dei Ministri , non considera tutti gli apparati amministrativi dei ministeri, bensì soltanto quelli preposti all’elaborazione dell’indirizzo politico-amministrativo;
  • l’art. 123 attribuisce agli statuti la competenza a determinare la forma di Governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento . Per quanto tale potestà statutaria debba essere esercitata in armonia con la Costituzione, non può ritenersi che la legge prevista dall’art. 97 sia vincolante per gli statuti, poiché altrimenti sarebbe contraddetto l’intento delle nuove norme costituzionali di attribuire alle Regioni piena libertà nelle scelte delle proprie forme di governo e quindi anche la possibilità di attribuire all’esecutivo il potere organizzativo.

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