L’insieme dei compiti assegnati ad un apparato amministrativo definisce la competenza dell’apparato, o piuttosto l’attribuzione, quando si tratti di un apparato complesso ripartito in più apparati minori le cui competenze corrispondono ad una parte di quella del primo. La competenza può essere valutata con riferimento a tre diversi elementi:

  • la competenza per materia, che indica i poteri-doveri inerenti ad una determinata materia;
  • la competenza per territorio, che indica i poteri-doveri limitati ad una certa porzione geografica;
  • la competenza per grado, che indica i poteri-doveri spettanti ad un organo sovraordinato ad un altro, il quale ha competenza in relazione alla stessa materia.

 Ci si domanda se un ufficio possa delegare ad un altro i poteri-doveri di propria competenza (c.d. delega amministrativa), ossia se un ufficio legittimato ad esercitare certi poter possa, a sua volta, attribuire ad un altro ufficio la legittimazione ad esercitarli. La dottrina ritiene che questo non sia possibile: dal momento che le competenze di un ufficio non sono fissate dall’ufficio stesso, infatti, non appare ammissibile che esso possa liberarsi dei propri doveri delegando un altro, a meno che tale delegabilità non sia prevista dalla stessa fonte che gli ha attribuito la competenza.

La delega, comunque, non deve essere confusa con altri istituti, come la supplenza (attività temporaneamente svolta da un’altra persona), la reggenza (titolarità dell’organo temporaneamente assunta dal titolare di un altro organo) o la surrogazione (funzione svolta temporaneamente da un altro organo).

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