Corte dei Conti

  • la verifica del rendiconto statale: l’art. 100 co. 2 Cost., infatti, dispone che la Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio di Stato .

Tale controllo consiste nel verificare la conformità degli atti che implicano entrate e, soprattutto, spese rispetto alle varie norme di contabilità. La Corte, al termine di tale controllo, compila un referto, nel quale:

  • mette in rilievo gli eventuali contrasti con le norme contabili;
  • espone le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;
  • la verifica del rendiconto degli enti locali: i Comuni e le Province di maggiori dimensioni, infatti, sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti ogni anno i propri conti consuntivi;
  • il controllo della gestione delle amministrazioni pubbliche in corso di esercizio: l’obiettivo di tale controllo non si limita alla sola gestione del pubblico denaro, ma si estende alla funzionalità dell’amministrazione in senso ampio e nei suoi diversi aspetti.

La Corte tiene conto anche dei risultati dei controlli interni a ciascuna amministrazione, dei quali peraltro ha anche il compito di verificare il funzionamento. In tal modo, quindi, esercita anche un controllo sull’attività di controllo. Anche in questo caso, è previsto che la Corte esponga al Parlamento, con apposite relazioni, i risultati dei controlli eseguiti.

 Come risulta chiaro, i controlli esterni della gestione presentano un parallelismo con i controlli interni: mentre questi ultimi cooperano allo svolgimento delle funzioni attribuite agli organi di governo ed agli organi di direzione tecnico-burocratica nelle amministrazione, i primi, svolti dalla Corte dei conti (longa manus del Parlamento), sono finalizzati a fornire un supporto per il miglior svolgimento delle funzioni di indirizzo politico del Parlamento e delle altre assemblee elettive

Lascia un commento