Dato che criterio con il quale il codice civile ha distribuito i diversi beni pubblici nelle due categorie (demaniali e patrimoniali) non appare sempre logico, risulta piuttosto difficile ricostruire due regimi giuridici coerentemente diversi per le due categorie. Il codice dispone che:

  • i beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 co. 1). Con riferimento ai poteri derivanti dalla proprietà, occorre sottolineare che l’amministrazione può tutelare la proprietà (o il possesso) dei beni demaniali anche senza rivolgersi al giudice.
  • i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828 co. 2).

Il dato caratterizzante comune alle due categorie è costituito dalle limitazioni ai poteri di disposizione ordinariamente propri del proprietari. Da notare, in particolare, l’inalienabilità assoluta dei beni necessariamente pubblici e l’inalienabilità relativa dei beni soggetti al regime pubblicistico a causa della loro destinazione

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