Alla funzione di prestazione possono essere ricondotte anche le diverse modalità secondo le quali le amministrazioni pubbliche mettono a disposizione della collettività le utilità che possono essere tratte da beni in proprietà pubblica.
La disciplina dell’uso dei beni pubblici, tuttavia, è connessa con il particolare regime della proprietà dei beni dei soggetti pubblici (c.d. demanio).
Diversi tipi di proprietà:
- beni patrimoniali disponibili, che consistono nei beni che lo Stato o altri enti pubblici possiedono al pari dei soggetti privati (proprietà privata dei soggetti pubblici). I poteri e i doveri relativi ai beni, quindi, sono i medesimi di quelli che ha qualsiasi proprietario privato;
- beni pubblici, che consistono nei beni che, appartenendo ai soggetti pubblici, sono sottoposti ad una disciplina particolare (beni di proprietà pubblica). La distinzione tra questa categoria di beni e la precedente viene sottolineata dall’art. 42 Cost., il quale dispone che la proprietà è pubblica o privata , ossia costituita dagli ordinari poteri spettanti ai privati ma anche da poteri peculiarmente pubblici.
I beni sottoposti a questo regime pubblicistico si distinguono in:
- beni demaniali, i quali a loro volta sono scomponibili in:
- beni che sono sottratti in assoluto alla proprietà privata e che possono appartenere soltanto allo Stato (c.d. demanio necessario) (es. lido);
- beni che possono essere oggetto di proprietà privata ma che, se appartengono ad un ente territoriale, vanno a far parte del relativo demanio (c.d. demanio accidentale) (es. strade, biblioteche);
- beni patrimoniali indisponibili, categoria questa che può essere suddivisa in:
- beni patrimoniali necessariamente indisponibili (es. caserme, miniere);
- beni patrimoniali eventualmente indisponibili (es. edifici destinati a sede degli uffici pubblici).