A quest’ordine di idee possono essere ricondotte le politiche di semplificazione che partono dal presupposto che non si può imporre a un cittadino di fare ciò a cui dovrebbero provvedere direttamente gli uffici amministrativi.

In questa direzione, in particolare, si muovono le previsioni:

  • del c.d. sportello unico, attraverso il quale si vuole fare in modo che la ripartizione delle competenze tra una pluralità di uffici non implichi anche l’obbligo per l’interessato di rivolgersi a ciascuno di questi uffici per chiedere l’esercizio delle proprie competenze;
  • dell’informatizzazione delle attività burocratiche. Il CAD dispone a tal proposito:
    • che gli atti possono essere formati con documenti informatici (artt. 20 ss.);
    • che le amministrazioni pubbliche centrali debbono riorganizzare ed aggiornare i servizi resi sviluppando a tal fine l’uso delle tecnologie (art. 7);
    • che lo sportello unico sia realizzato in modalità informatica e che l’erogazione dei suoi servizi avvenga in via telematica.

L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, tuttavia, può destare seri dubbi sotto il profilo giuridico nell’ipotesi in cui i rapporti con le amministrazioni vengano affidati in toto agli strumenti informatici (es. impedimento assoluto alla fruizione del servizio per chi non disponga delle abilità informatiche necessarie).

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