Qualora i pubblici poteri individuino come interessi pubblici la soddisfazione di taluni interessi e tale soddisfazione non venga assicurata dalle pur esistenti attività economiche private liberamente esercitate, si ritiene che il mercato sia in una condizione di market failures.
In tal caso possono venire imposte alle imprese che esercitano tali attività misure regolatorie specifiche, dirette ad assicurare la desiderata soddisfazione dell’interesse pubblico. Tali misure regolatorie, che di base sono quelle che si ritengono caratterizzare tutti i servizi pubblici, sono:
- la soddisfazione delle domande senza discriminazioni;
- l’assenza di interruzioni delle prestazioni;
- l’adeguamento delle prestazioni al mutare delle esigenze e all’evoluzione tecnica;
- la qualità delle prestazioni.
Mediante questi ed altri interventi regolatori si viene a configurare quello che in alcuni settori viene definito come il contenuto del servizio universale.
Si resta in presenza di attività private svolte in regime di concorrenza quando un simile risultato si può effettivamente raggiungere utilizzando soltanto misure regolatorie.
Qualora la rispondenza di queste attività private all’interesse pubblico non dipenda tanto dalle loro caratteristiche intrinseche, ma sia determinata dagli interventi pubblici diretti specificamente a tal fine, esse si distinguono dalla altre attività private e possono definirsi giuridicamente “servizi di pubblica utilità”. Le attività di questo genere, in particolare, se svolte per incarico dei pubblici poteri e nei limiti strettamente indispensabili, possono anche derogare al principio di concorrenza, in particolare attraverso aiuti finanziari pubblici o la creazione una riserva monopolistica