Per lo svolgimento delle funzioni di regolazione spesso occorre svolgere un’attività conoscitiva, i cui risultati debbono poter essere a loro volta conosciuti da tutti in modo univoco.

Alcune autorizzazioni, come detto, presuppongono la verificazione dell’esistenza di certi presupposti di fatto (es. dimensione della superficie di un terreno) o il possesso da parte degli interessati di certi requisiti (es. idoneità tecnica allo svolgimento di una professione). In tali ipotesi le amministrazioni competenti possono essere chiamate a svolgere semplici ricognizioni di fatti o una vera e proprio attività valutativa. I risultati delle attività conoscitive così svolte, comunque, costituiscono il contenuto dei c.d. provvedimenti dichiarativi.

 Tali atti, in particolare:

  • possono avere rilievo soltanto come presupposto per un altro atto che produce effetti dei confronti di terzi, caso in cui si ha un verbale delle attività svolte e dei risultati cui si è pervenuti (es. esame di guida);
  • possono avere rilievo autonomo, costituendo il presupposto per una serie indefinita di atti, caso in cui si ha un’attestazione o un certificato (es. titolo di studio).

In alcuni casi il contenuto di provvedimenti dichiarativi può essere contestato dando prova contraria (es. esito di elezioni). In altri casi, invece, atti dello stesso genere determinano una certezza legale dato che il loro contenuto non risulta essere contestabile se non attraverso la querela di falso.

Tali atti, obbligando chiunque a non contestare la veridicità del loro contenuto, sono stati ritenuti dotati di autoritatività, sebbene sia stato proposto di considerarli più semplicemente espressione di un privilegio dell’amministrazione.

 Nella prassi giuridica, si è a tal punto esaltata l’indispensabilità di questi provvedimenti quale presupposto per il rilascio di autorizzazioni che le amministrazioni sono arrivate a produrre molti milioni di certificati l’anno. Di fronte a tale situazione, era stato previsto che in alcuni casi si potesse provvedere direttamente all’acquisizione dei documenti e che comunque i certificati potessero essere sostituiti con dichiarazioni sostitutive (c.d. autocertificazioni).

Dal momento che tali disposizioni erano state largamente disattese, tuttavia, nel quadro della recente politica di semplificazione sono state dettate delle disposizioni che dovrebbero raggiungere più efficacemente il risultato di evitare anche questo tipo di onere burocratico per i cittadini.

 Le attestazioni o le certificazioni di cui sopra sono atti emanati dalla pubblica amministrazione. In alcuni casi, tuttavia, si hanno anche certificazioni rilasciate da organismi privati Talvolta, in particolare, la legge prevede che a tale attestazioni private sia attribuita un’efficacia equiparabile a quella di un atto pubblico e che il possesso di tali attestazioni costituisca il requisito necessario per l’emanazione di un atto amministrativo che interessa a certe imprese

Lascia un commento