Nella Costituzione si rinvengono alcune disposizione (artt. 24, 103, 113) dalle quali risulta che i diritti soggettivi hanno piena tutela giurisdizionale anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che tale tutela concerne anche gli interessi legittimi.
A questa tutela giurisdizionale, peraltro, provvedono due diversi tipi di giudici:
- ordinari, ai quali spetta la tutela dei diritti soggettivi;
- amministrativi, ai quali spetta la tutela degli interessi legittimi, sebbene possano avere giurisdizione per la tutela anche dei diritti soggettivi (c.d. giurisdizione esclusiva).
Questo sistema dualistico di tutela, recentemente messo sotto accusa, è stato fortemente criticato sotto vari profili, in particolare a proposito del ricorso alla nozione di interesse legittimo quale criterio per distribuire la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo