La l. n. 53 del 2000 (art. 5) ha introdotto nel nostro ordinamento i congedi per la formazione, con i quali il legislatore ha predisposto strumenti diretti a garantire al lavoratore, con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, la fruizione di un periodo di congedo non superiore a undici mesi (continuativi o frazionati) da sfruttare durante l’arco dell’intera vita lavorativa per soddisfare esigenze formative di più svariato genere. Le causali per le quali il congedo può essere fruito sono specificate dall’art. 5 co. 2 (es. completamento della scuola dell’obbligo, conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea). Lo strumento introdotto, quindi, si presenta idoneo a garantire un tempo ulteriore di studio rispetto a quello già riconosciuto dallo Statuto dei lavoratori.
Il diritto al congedo è prefigurato quale diritto potestativo, ma non incondizionato, dal momento che (co. 4) il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione oppure può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative . Al riguardo, comunque, il contratto collettivo ricopre un ruolo preminente, prevedendo le modalità di fruizione del congedo, individuando le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene e fissando i termini di preavviso (non inferiore a trenta giorni).
Il dipendente ha diritto alla conservazione del posto (co. 3) non prevedendosi invece spettanze retributive né decorso dell’anzianità di servizio. Il congedo, inoltre, non è cumulabile con le ferie, la malattia o altri congedi, e ne è prevista la possibile interruzione per il sopravvenire di una grave e documentata infermità.
La l. n. 53 del 2000 ha previsto anche una seconda tipologia di congedo formativo, i congedi per la formazione continua. Tali congedi sono finalizzati a garantire ai lavoratori (occupati o non occupati) il diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, onde accrescerne conoscenze e competenze professionali. La concreta disciplina dell’istituto è lasciata quasi completamente alla contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, e ciò per quanto attiene al monte ore da destinare ai congedi, ai criteri per l’individuazione dei lavoratori e alle modalità di orario e retribuzione connesse ai percorsi di formazione.