Devono essere presi in esame quegli istituti genericamente accomunati dall’essere finalizzati a consentire ai lavoratori subordinati l’espletamento di funzioni pubbliche (art. 51 Cost.).
L’aspettativa per funzioni pubbliche elettive, prevista dall’art. 31 St. lav., ha visto ampliato il suo primo ambito, così da comprendere una vasta gamma di soggetti (es. i consiglieri circoscrizionali, i membri del Parlamento europeo, i sindaci). Circa la natura del diritto in oggetto, si ritiene che l’art. 31 configuri un diritto potestativo, per il cui esercizio è sufficiente la manifestazione di volontà del lavoratore, ed al quale la controparte datoriale non può opporre esigenze aziendali ostative. L’effetto sostanziale dell’istituto, comunque, consiste nella sospensione dell’attuazione del rapporto, durante la quale è garantita al prestatore la conservazione del posto di lavoro. Quanto detto, tuttavia, non si traduce in un divieto di recesso, potendo aversi un eventuale licenziamento intimato per motivi diversi.
 Relativamente ai permessi per funzioni pubbliche elettive, la disciplina dei medesimi è ora contenta nel d.lgs. n. 267 del 2000, che ha abrogato la l. n. 816 del 1985. Per quanto concerne la delimitazione dell’ambito dei destinatari del diritto, il d.lgs. n. 267 ricomprende fra i beneficiari i lavoratori dipendenti (pubblici o privati) eletti nei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali. Tali soggetti hanno diritto (potestativo) di astenersi dal lavoro nei giorni in cui sono convocati i rispettivi consigli, con conservazione del diritto alla retribuzione. I lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche elettive hanno unicamente l’onere di preavvisare il datore di lavoro dei giorni di assenza necessari (art. 79).
Sono poi garantiti altri permessi retribuiti, cumulabili con quelli di cui al primo e terzo comma, i quali si rapportano ad un tetto massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, aumentate a quarantotto per alcune categorie (es. sindaci, presidenti di provincia).
L’onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici è a carico dell’ente (o organizzazione) presso cui costoro sono amministratori. Esso, a richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o le giornate di effettiva assenza.