Oltre a quello classico, esistono anche altri sistemi di collocamento, i quali, tuttavia, valgono soltanto per alcune categorie di lavoratori. Tra di esse la principale è quella dei disabili, in favore dei quali la legislazione ha previsto tecniche di collocamento obbligatorio , volte a imporre al datore di lavoro l’assunzione di soggetti ritenuti particolarmente meritevoli di tutela. Sebbene in tal modo si eserciti un forte condizionamento sulla libertà di iniziativa economica, il collocamento obbligatorio risponde a tre previsioni costituzionali, ovvero l’art. 3 co. 2 (principio di eguaglianza sostanziale), l’art. 4 co. 1 (diritto al lavoro) e l’art. 38 co. 3 (diritto dei disabili e dei minorati all’educazione e all’avviamento professionale).
La giustificazione costituzionale del sistema di avviamento obbligatorio, quindi, risulta essere indubbia. Sul terreno dell’attuazione concreta, tuttavia, occorre contemperare due opposte esigenze:
- l’interesse delle imprese a sopportare il minor carico possibile di disabili.
- l’esigenza di avviare al lavoro soggetti per i quali quest’ultimo può essere, più che per altri, un fattore di inclusione sociale. Il vero problema, tuttavia, si concreta non tanto nell’avviamento del disabile, quanto piuttosto nel suo concreto inserimento nell’ambiente di lavoro.
 La l. n. 68 del 1999 ha provato a dare una scossa in tali direzioni, ispirandosi al principio del collocamento mirato, definito dall’art. 2 come quella serie di strumenti che permettano di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto . Gli organismi pubblici competenti a gestire il sistema, comunque, sono le Regioni e le Province, tramite i Centri per l’impiego.
La legge elenca varie categorie di soggetti beneficiari, le piĂą importanti delle quali sono:
- gli invalidi civili in etĂ lavorativa, affetti da minoranze fisiche o psichiche (riduzione della capacitĂ lavorativa superiore al 45%).
- gli invalidi del lavoro (riduzione della capacitĂ lavorativa superiore al 33%).
- altre categorie inserite piĂą di recente (es. familiari vittime del terrorismo).
Nella categoria generale dei disabili, in seguito ad una sentenza della Corte costituzionale, sono compresi anche i disabili psichici, che al contrario non venivano precedentemente considerati in grado di beneficiare delle assunzioni obbligatorie.
 Individuati i potenziali beneficiari, si deve procedere:
- all’accertamento (medico) delle condizioni di disabilità da parte di apposite Commissioni, le quali devono rendere una diagnosi funzionale del disabile, mirante ad accertare il suo grado di capacità lavorativa ed a dare suggerimenti per il suo collocamento lavorativo.
- all’iscrizione dei disabili accertati in appositi elenchi tenuti dai Centri per l’impiego.
- all’avviamento del disabile che viene selezionato attraverso il principio della richiesta numerica. Tale procedimento è stato mantenuto al fine di evitare che si commettano discriminazioni ai danni del soggetto disabile.
 Al di là del procedimento da seguire, comunque, un elemento di particolare rilevanza è rappresentato dalla quota di disabili da assumere obbligatoriamente:
- le imprese che occupano piĂą di cinquanta dipendenti devono avere il 7% di disabili.
- le imprese che occupano dai trentasei ai cinquanta dipendenti devono avere 2 disabili.
- le imprese che occupano dai quindici ai trentacinque dipendenti devono avere 1 disabile.
- le imprese che occupano meno di quindici dipendenti non sono obbligate ad avere disabili.
Con il continuo mutare dei livelli degli organici, tuttavia, tali quote obbligatorie possono ordinariamente risultare scoperte. Onde monitorare la situazione, quindi, è previsto che ogni anno l’impresa debba presentare una denuncia al Centro per l’impiego, contenente i dati numerici sul proprio organico. A seguito della denuncia, il Centro per l’impiego rileva la presenza di eventuali scoperture, le quali comportano l’automatico obbligo dell’impresa di rivolgere al Centro la richiesta di assunzione per il numero di disabili mancante. Qualora non inoltri la richiesta, essa va soggetta ad una pesante sanzione amministrativa, che deve essere preceduta dalla richiesta obbligatoria di assunzione (non si può avere avviamento d’ufficio). Una volta trasmessa la richiesta, il Centro per l’impiego emana il provvedimento di avviamento obbligatorio che, concludendo il procedimento, impone all’impresa di stipulare il relativo contratto con il lavoratore disabile. Una novità della vigente disciplina è stata l’introduzione dello strumento della convenzione , stipulabile tra le imprese e i Centri per l’impiego al fine di modulare in vario modo l’adempimento degli obblighi di assunzione.
Una volta sorto, il rapporto di lavoro del disabile è disciplinato in modo identico a quello degli altri lavoratori. L’unico privilegio concesso sta nel fatto che il datore di lavoro deve tenere conto delle condizioni di salute del disabile, assegnandoli mansioni compatibili con le sue condizioni fisiche e psichiche. Ove si determinino successivi problemi, comunque, possono essere richieste nuove visite mediche, le quali, qualora riscontrino una condizione di aggravamento, incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, conferiscono al disabile il diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro.