L’analisi della nozione dell’art. 2094 potrebbe indurre la convinzione che il lavoratore subordinato sia una figura unitaria. Al contrario, sebbene la nozione di subordinazione sia effettivamente unica, essa rappresenta principalmente un contenitore di tutte le relazioni lavorative che contengono, sia pure in misura diversa, gli elementi di cui all’art. 2094. A tale figura di lavoratore subordinato, inoltre, è andata applicandosi una disciplina fortemente unitaria, riferita ad un modello di lavoratore (standard) corrispondente alla normalità delle cose: maschio, adulto, legato all’impresa da un rapporto a tempo indeterminato e comportante un impegno a tempo pieno.
Al di là di rapporti speciali (es. lavoro dei minori, lavoro domestico), la massa dei lavoratori subordinati era aggregata attorno ad un unico modello di contratto e ad una disciplina largamente coesa. Tale assetto normativo corrispondeva, a sua volta, ai tratti salienti della realtà sociale di riferimento, che vedeva un mondo del lavoro ancora molto compatto e poco diversificato.
A partire dagli anni ’80, è subentrata una tendenza opposta, vale a dire una crescente diffusione di tipologie contrattuali di lavoro subordinato variamente atipiche , le quali hanno rotto l’unità della fattispecie/ disciplina standard. Ciò è accaduto perché nuove istanze reali lo richiedevano, spingendo il legislatore a soddisfarle: la disciplina caratterizzata dall’unico modello di riferimento, infatti, non era più adeguata a soddisfare le esigenze che le trasformazioni dell’economia e della domanda/ offerta di lavoro proponevano in misura crescente.
Ne è quindi scaturito un progressivo mutamento del panorama normativo lavoristico: dal diritto del lavoro tendenzialmente monolitico ha preso forma un nuovo diritto internamente articolato e plurale . Per poter lasciare intatto il nucleo di base della protezione, l’azione del legislatore si è indirizzata sul rilancio di forme contrattuali in qualche modo devianti. Sono quindi state rilanciate, o create ex novo, forme contrattuali atipiche di lavoro subordinato, dove l’aggettivo atipico si trova impiegato in un’accezione economico-sociale. Tali forme rientravano nella nozione dell’art. 2094, ma con elementi tali da differenziarne l’identità di fattispecie e la relativa disciplina